Lo statuto dell'associazione TRATTOREPOCA L'AQUILA qui
TRATTORI D'EPOCA - L'AQUILA
STATUTO
TITOLO I - COSTITUZIONE E SCOPI
- DENOMINAZIONE E SEDE
E' costituita in L'Aquila un' associazione con denominazione "TRATTOREPOCA - L'AQUILA" - OGGETTO E DURATA
L'associazione non ha fini di lucro, apartitica e apolitica. L'Associazione si prefigge unicamente di divulgare la passione e la conoscenza delle macchine d'epoca utilizzate in agricoltura, di favorire incontri tra i Soci e di organizzare e partecipare a manifestazioni, concorsi, iniziative nazionali ed estere, nonché di promuovere scambi culturali con associazioni similari. Essa potrà compiere nel rispetto delle vigenti normative di carattere fiscale, anche operazioni di carattere commerciale purché siano svolte conformemente con le finalità istituzionali dell'Associazione, con obbligo di destinare gli eventuali proventi ai perseguimenti degli scopi sociali, con esclusione di diversa utilizzazione. Per lo svolgimento dell esuddette attività l'Associazione si avvale prevalentemente dell'attività in forma volontaria, libera e gratuita dei propri associati. La durata è dissata al 31/12/2030 ma sarà tacitamente prorogata dì anno in anno in assenza di specifica deliberazione dell'assemblea di scioglimento. - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI
Per essere iscritti all'Associazione è necessario presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo indicando i dati anagrafici e l'occupazione. I numero dei soci è illimitato. Possono aderire all'Associazione tutte le persone di qualsiasi nazionalità che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e siano in possesso di requisiti morali ideonei all'attività che viene svolta all'interno dell'Associazione stessa ed alle sue finalità. I soci hanno l'obbligo: a) del pagamento della quota associativa annuale al momento dell'iscrizione e per gli anni successivi entro il mese di marzo; b) di osservare lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dal Consiglio Direttivo; c) di mantenere un comportamento corretto nel confronto degli altri soci e del Consiglio Direttivo. I soci hanno diritto: a) parteciapre a tutte le attività culturali e ricreative pormosse dall'Associazione; b) partecipare all' Assemblea dei soci con diritto di voto; c) candidarsi per accedere alle cariche dirigenziali dell'Associazione. I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune né in altri cespiti di proprietà dell'Associazione. - RECESSO - ESCLUSIONE SOCI
I soci che non abbiano presentato le loro dimissioni entro il 30 Settembre di ogni anno considerati soci anche per l'anno successivo.
La qualifica di soci si perde:
- per dimissioni;
- per decesso;
- per espulsione approvata dal Consiglio Direttivo quando non si ottemperano le disposizioni del presente statuto e di eventuali regolamenti interni;
- quando si rendono morosi senza giustificato motivo nel pagamento della quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo;
- quando tengono un comportamento lesivo e dannoso nei confronti dell'Associazione.
In ogni caso prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio stesso gli addebiti che gli vengono mossi, consentendo facoltà di replica. L'Associazione uscente o gli eredi di un Socio non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione. - FINANZIAMENTI DELL'ASSOCIAZIONE
L'Associazione è finanziata:
- dalle eventuali quote associative;
- dai contributi e dalle offerte di enti, associazioni e privati;
- dai proventi delle manifestazioni e delle iniziative eventualmente organizzate;
- dai proventi delle eventuali attività commerciali accessorie svolte dall'Associazione.
TITOLO II - PATRIMONIO SOCIALE
- PATRIMONIO SOCIALE
Il patrimonio sociale è costituito:
dai beni di proprietà dell'Associazione;
dai contributi, lasciti ed erogazioni pervenute all'Associazione a qualsiasi titolo;
dal fondo di riserva formato con gli incrementi eventualmente derivanti dalla gestione. - QUOTE SOCIALI
La quota sociale viene stabilita dal Consiglio Direttivo prima dell'inizio di ciscun esercizio annuale. Le somme versate per le quote sociali non sono in alcun modo rimborsabili, rivalutabili o trasmissibili per atto tra vivi.
TITOLO III - BILANCIO
- ESERCIZIO SOCIALE
L'esercizio sociale inizia il primo di gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno. - RENDICONTO ANNUALE
Il Consiglio Direttivo redige annualmente un rendiconto economico finanziario relativo alla gestione. Il rendiconto viene sottoposto all'approvazione dell'assemblea dei soci entro il 30 Aprile successivo alla chiusura dell'esercizio. Qualora speciali ragioni lo richiedano, l'approvazione del rendiconto può essere posticipata di non oltre 60 giorni. - DESTINAZIONE DEL RESIDUO ATTIVO DI GESTIONE
Il residuo attivo di bilancio verrà utilizzato unicamente per il proseguo esclusivo dell'attività prevista all'Art. 2, anche con il miglioramento ed il potenziamento della struttura associativa.
E' esclusa qualunque distribuzione diretta o indiretta di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, di riserve o capitale durante la vita associativa, salvo che la distribuzione o la destinazione non siano imposte dalla legge.
TITOLO IV - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
- ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Sono organi direttivi dell'associazione:
- Assemblea dei soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Il Collegio dei Probiviri, se nominato.
Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito. - L'ASSEMBLEA DEI SOCI
L'Assemblea è composta da tutti i soci e può essere o straordinaria. Ogni associato, persona fisica o giuridica, dispone di un solo voto.
Ogni associatopuò farsi rappresentare in assemblea da un altro associato con delega scritta, ogni associato non può ricevere più di due deleghe.
In assemblea hanno diritto al voto tutti i soci in regola con la quota sociale annua. Il Presidente dell'Associazione presiede l'Assemblea e in sua assenza lo sostituirà il Vicepresidente o il componente più anziano in carica del Consiglio Direttivo.
In assenza di tutti questi soggetti l'Assemblea nominerà direttamente il proprio Presidente tra i soci presenti, i lavori dell'Assemblea saranno verbalizzati da un segretario nominato per lo svolgimento dell'incarico dal Presidente dell'Assemblea medesima.
Le modalità di votazione verranno fissate di voltà in volta dal Presidente dell'Assemblea.
Assemblea ordinaria:
L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto economico finanziario ed ogni qualvota lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo o 1/10 degli associati ne ravvisino l'opportunità.
L'assemblea ordinaria:
- approva il bilancio consuntivo e preventivo, le linee direttive per le attività dell'anno solare;
- nomina i componenti il Consiglio Direttivo;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale che non siano devolute alla competenza di altri organi sociali.
Assemblea Straordinaria:
L'assemblea straordianaria è convocata quando il consiglio Direttivo lo ritiene opportuno qualore ne facciano richiesta almeno degli associati , essa delibera:
- sulle modifiche sostanziali dello statuto;
- sulla messa in liquidazione dell'associazione e sullo scioglimento.
Per la costituzione dell'assemblea ordinaria e per la validità delle sue deliberazioni è necessario l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno degli iscritti. Non raggiungendo questo numero di voti la sessione è rimandata non più di trenta giorni dalla prima convocazione, nella seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati. La data di questa sessione può essere fissata nello stesso avviso di convocazione della prima.
L'Assemblea delibera a maggioranza di voti dei soci presenti o rappresentati.
L'Assemblea Straordinaria, convocata con le medesime modalità di quella ordinaria, in prima convocazione è valida e legalmente costituita se risultano presenti almeno 3/4 degli aventi diritto a partecipare; non raggiungendo tale maggioranza la sessione è rimandata alla seconda convocazione.
L'Assemblea Straordinaria in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei associati presenti o rappresentati e delibera a maggioranza di voti dei presenti o delegati.
- CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è composto da 4 membri consiglieri, viene nominato dall'assemblea dei soci.
I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Possono essere nominati componenti del Consiglio Direttivo tutti gli associati in regola con il versamento della quota sociale che no ricoprono cariche direttive in associazioni con analogo scopo sociale. In caso di morte o dimissioni del consigliere prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvederà alla sostituzione per cooptazione. I consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla successiva Assemblea Ordinaria. Qualor per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca a meno della metà, l'intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.
La carica di Consigliere è gratuita fatto salvo il rimborso delle spese sostenute in nome e per conto dell'Associazione per ragioni del suo ufficio. - ATTRIBUZIONI
Il Consiglio Direttivo è investito di ogni e più ampio potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'Associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria.
In particolare il Consiglio Direttivo:
- redige i programmi delle attività dell'Assoziazione;
- compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione relativi alla gestione dell'attività sociale in maniera da assicurare il proseguimento degli scopi sociali nel miglior modo possibile;
- delibera sull'ammissione di nuovi soci;
- approva i progetti di situazione economica consuntiva e di rendiconto finanziario da presentare all'assemblea degli associati per l'approvazione;
- propone e delibera l'esclusione di soci dall'Associazione;
- fissa le quote sociali annuali ed i contributi straordinari;
- intrattiene rapporti con le Amministrazioni Pubbliche, le Associazioni di categoria, le Banche, le imprese ed i privati senza che gli si possa eccepire difetto di potere;
- cura le convocazioni e lo svolgimento delle Assemblee Sociali;
- formula gli eventuali regolamenti interni;
- favorisce la partecipazione dei soci alla vita associativa in conformità con gli scopi sociali.
Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Presidente, un Vice Presidente che si sostituisce al presidente in caso di sua assenza o impedimento, un Segretario ed un Cassiere che durano in carica lo stesso tempo del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo riunisce ogni volta che sia ritenuto necessario su iniziativa del Presidente o di almeno cinque Consiglieri.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide qualore sia presente la maggioranza dei consiglieri in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti.
Il Consigliere che per quattro riunioni consecutive sia assente ingiustificato decade automaticamente dal mandato e sarà sostituito dal primo che ha ottenuto il maggior punteggio. - IL PRESIDENTE
Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio. A lui compete la firma degli atti che impegnano l'Associazione. In caso di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo al quale dovrà però necessariamente riferire alla prima riunione del Consiglio stesso. Il Presidente, il vice Presidente ed il Segretario inoltre potranno incasare erogazioni di valori o di denaro da chiunque fatte a favore dell'Associazione rilasciandone ricevuta o quietanza. I medesimi poteri statutariamente attributi al Presidente, inclusa la rappresentanza dell'Associazione, spettano al Vice Presidente in caso di assenza o impedimento del Presidente.
TITOLO V - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE
- DELIBERA DI SCIOGLIMENTO
In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea che delibera lo scioglimento, deve anche deliberare sulla destinazione del residuo Patrimonio Sociale in conformità all'art. 2 - TITOLO III del presente statuto. - RINVIO
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si rinvia alle vigenti disposizioni di legge quanto applicabili, in caso di carenza legislativa deciderà l'Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti.